A inizio pandemia sono stato riconosciuto fragile dal medico competente, usufruendo di tutte le varie proroghe fino al 31.03.2024. Dal 1° Aprile è ancora obbligatorio il parere del medico competente oppure e sufficiente la certificazione di quello di base per concordare a livello individuale il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione?
La domanda è interessante perché tocca un punto non trattato dalla direttiva del 29 dicembre scorso sul lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, documento di riferimento nel 2024 per lo smart working nel pubblico impiego.
In base alla cosiddetta Direttiva Zangrillo, «per sensibilizzare la dirigenza delle amministrazioni pubbliche ad un utilizzo orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute» viene evidenziata «la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza».
La direttiva per il lavoro agile nella PA non cambia le regole fin qui utilizzate per l’accertamento della fragilità ma si limita a introdurre una deroga al criterio della prevalenza nella definizione del numero di giorni di lavoro agile concedibili.
Il documento non introduce pertanto novità sulla documentazione richiesta ai fini dell’accertamento della fragilità e rimanda, per le misure organizzative, alle decisioni dei dirigenti responsabili delle singole amministrazioni.
Nel testo della direttiva non si fa riferimento diretto alla necessità della certificazione del medico competente, essendo scadute le misure anti-Covid per i fragili che la potevano eventualmente richiedere, con riferimento all’articolo 90, comma 1 e 2 del DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 e al Decreto Ministeriale 4 febbraio 2022 per i super-fragili affetti da patologie croniche con scompenso clinico e connotazione di gravità (che peraltro richiedeva il certificato del medico di famiglia).
In mancanza di un’indicazione stringente, dunque, potrebbe ritenersi sufficiente l’attestazione del medico curante purché e non vi siano clausole ostative nelle eventuali politiche interne adottate dal suo ente in merito al lavoro agile per i dipendenti.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz