Pensione precoci nella PA con penalizzazioni dal 2025?

Risposta di Barbara Weisz

4 Aprile 2024 10:27

Maria Elena chiede:

Nel 2025 maturo la Quota 41 per i Precoci (sono invalida ed anche caregiver di un figlio disabile). Come dipendente MIUR sono soggetta al ricalcolo interamente contributivo per gli ex INPDAP ed alla finestra mobile più lunga?

La penalizzazione sul calcolo della quota retributiva della pensione prevista dalla Manovra 2024 per alcune tipologie di dipendenti pubblici riguarda anche la pensione dei lavoratori precoci.

Non è un ricalcolo interamente contributivo della pensione, ma una valorizzazione meno conveniente della quota retributiva della pensione che rientra nel sistema misto, utilizzando delle diverse aliquote di rendimento.

Per quanto riguarda l’allungamento delle finestre mobili, la nuova norma contenuta nel comma 162 della legge di Bilancio, 213/2023, riguarda tutte le pensioni anticipate, compresa quella dei precoci.

Per i dipendenti della PA coinvolti, in caso di pensione anticipata (compresa quella con la Quota 41), la decorrenza pensione slitta:

  • di quattro mesi nel 2025,
  • di cinque mesi nel 2026,
  • di sette mesi nel 2027
  • di nove mesi a partire dal 2028.

In entrambi i casi le novità non riguarda tutti i dipendenti pubblici ex INPDAP, ma solo coloro che pagano i contributi a quattro specifiche gestioni previdenziali:

  • Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL);
  • Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS);
  • Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI);
  • Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG).

Lei, in quanto dipendente MIUR, dovrebbe far parte della CTPS, la cassa dei trattamenti pensionistici statali, non è ricompresa fra le categorie di dipendenti pubblici a cui si applicano le novità. Verifichi dunque qual è la sua gestione di appartenenza:

  • se è è una delle quattro sopra indicate, applicherà le nuove aliquote di rendimento sui contributi versati fino al 31 dicembre 1996 (solo se a questa data aveva meno di 15 anni di versamenti), e le nuove finestre mobili;
  • se invece appartiene a una gestione previdenziale diversa, continua ad applicare le vecchie regole.

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Risposta di Barbara Weisz