Rimborso precari PA fino a 24 stipendi: DL Salva Infrazioni in vigore

di Teresa Barone

17 Settembre 2024 11:55

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Rimborsi ai precari della Pubblica Amministrazione penalizzati dall'abuso di contratti a termine: in vigore il decreto-legge "Salva-Infrazioni".

Dagli insegnanti al personale ATA, dagli operativi del settore sanitario ai lavoratori del settore dello spettacolo, compreso il personale degli Enti di ricerca pubblici, i forestali e i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco: ecco le categorie a rischio di precarietà nel Pubblico Impiego per la Commissione Europea a cui spetta un rimborso.

Tutto nasce da una procedura aperta nei confronti dell’Italia nel 2019 e che, per correre ai ripari, ha portato all’approvazione del decreto-legge “Salva-Infrazioni” dello scorso 4 settembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 17 settembre 2024.

Rimborsi ai precari della PA: le categorie interessate

In seguito al non corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che tutela i lavoratori precari obbligando gli Stati membri a prevenire l’abuso di rapporti di lavoro a tempo determinato, l’Italia è stata “richiamata all’ordine” dalla UE.

Secondo il parere comunitario, la legislazione italiana non è stata finora abbastanza incisiva in questo senso per quanto concerne una serie di settori e categorie di lavoratori del settore pubblico:

  • operatori sanitari,
  • lavoratori dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
  • personale degli istituti pubblici di ricerca,
  • lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali.

Da qui il nuovo decreto “Salva-Infrazioni”, che modifica l’art. 36, comma 5, del Dlgs 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego), introducendo una tutela specifica per i precari della PA da troppo tempo.

Nello specifico, all’articolo 12 è prevista un’indennità per il lavoratore della Pubblica Amministrazione che subisce un danno a causa dell’abuso di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, restando in condizioni di precarietà per lungo tempo:

Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta’ per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennita’ nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita’ della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.

Indennizzi ma senza assunzione

L’indennità è dunque compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Spetta al giudice stabilire un’indennità a favore del lavoratore che ha subito un danno conseguente all’abuso dell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

La quantificazione tiene conto di fattori rilevanti come il numero dei contratti e la durata complessiva del rapporto di lavoro, ma anche mansioni svolte e retribuzione percepita.

La violazione non comporta invece l’automatica trasformazione dei rapporti di lavoro precari in conttratti a tempo indeterminato.