Con il messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti riguardo alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici che hanno cessato il servizio senza diritto a pensione.
Il riferimento è alla legge n. 122/2010, che ha abolito la possibilità di trasferire automaticamente la contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) per gli ex-INPDAP.
Il messaggio fornisce un quadro dettagliato delle procedure che questi assicurati devono seguire per valorizzare tutti i contributi così da ottenere una pensione.
Riscatto, ricongiunzione e computo senza scadenze
Per i cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, esiste la possibilità di presentare domande di riscatto, ricongiunzione e computo senza essere soggetti a termini di decadenza, equiparandosi in questo ai dipendenti del settore privato. Ciò permette agli ex dipendenti pubblici di valorizzare la propria anzianità contributiva e, in alcuni casi, di acquisire il diritto a una pensione differita.
Questo perchè la legge n. 322/1958 consentiva ai dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione di trasferire gratuitamente la contribuzione presso il FPLD, tuttavia con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010, tale possibilità è stata abrogata per i dipendenti pubblici cessati dal servizio a partire dal 31 luglio 2010.
Posizione assicurativa con doppio binario
L’INPS, con la nota operativa n. 56/2010, aveva già delineato le conseguenze di questa modifica, confermando che per coloro che hanno cessato il servizio prima di tale data, la costituzione della posizione assicurativa poteva ancora avvenire, ma con delle specificità.
Cessati prima del 31 luglio 2010
- Cassa Stato (CTPS): la costituzione della posizione assicurativa operava d’ufficio ed era obbligatoria, salvo il caso in cui l’interessato avesse già maturato l’anzianità minima (20 anni di contributi) necessaria per la pensione di vecchiaia; in questo caso, l’assicurato poteva scegliere di mantenere la contribuzione nella Cassa Stato per ottenere una pensione autonoma o di cumularla per altre finalità pensionistiche.
- Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: la costituzione della posizione assicurativa avveniva solo su domanda dell’interessato; se la domanda non veniva presentata, l’assicurato poteva valorizzare i contributi rimasti nelle predette Casse al raggiungimento dell’età pensionabile o tramite il cumulo dei periodi assicurativi.
Cessati dopo il 30 luglio 2010
- Niente decadenza per le domande: per i dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010, non esistono più termini di decadenza per la presentazione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo o accredito figurativo; questa novità consente agli ex dipendenti pubblici di presentare tali domande anche dopo la cessazione del servizio, al fine di acquisire l’anzianità contributiva necessaria per ottenere una pensione differita.
Pensione differita e decorrenza trattamenti
La “pensione differita” è una forma di trattamento pensionistico che decorre in un momento successivo alla cessazione del servizio, quando l’assicurato soddisfa i requisiti contributivi e di età previsti.
L’INPS ha confermato che, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione, il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda che permette di acquisire il diritto alla prestazione.
Ricongiunzione periodi assicurativi
L’INPS ha chiarito le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi nei casi in cui l’assicurato non sia più iscritto alla gestione pubblica:
- Legge n. 29/1979: richiede almeno otto anni di anzianità contributiva effettiva nella gestione accentrante.
- Legge n. 45/1990: richiede almeno dieci anni di anzianità contributiva effettiva nella gestione accentrante e la possibilità di presentare la domanda solo dopo il compimento dell’età pensionabile (67 anni).
Inoltre, per le ricongiunzioni presso le casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, in costanza di servizio e assicurazione presso altre gestioni previdenziali, si applicano le disposizioni dell’articolo 9 della legge n. 274/1991, che prevedono specifici requisiti.
Annullamento posizione assicurativa
L’INPS ha ribadito che la posizione assicurativa costituita può essere annullata in determinate circostanze, ad esempio se l’assicurato riassume servizio presso lo Stato o presso una gestione ex-INPDAP. Le condizioni per l’annullamento variano a seconda della cassa di appartenenza:
- CPDEL, CPS, CPI o CPUG: l’annullamento non è automatico e deve essere richiesto dall’assicurato entro l’ultimo giorno di servizio.
- CTPS: l’annullamento avviene d’ufficio se l’interessato non ha acquisito un trattamento pensionistico per il servizio precedente; in caso contrario, deve essere richiesta dall’assicurato entro sei mesi dall’assunzione del nuovo servizio.