Il dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni di età può ottenere il trasferimento temporaneo presso una sede di servizio localizzata della provincia o nella regione in cui è fissata la sua residenza familiare.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99/2024, che ha dichiarato l’illegittimità della norma che impedisci al lavoratori del Pubblico Impiego con figli piccoli di trasferirsi in una sede di servizio diversa da quella ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
La Consulta ha stabilito che il trasferimento temporaneo di sede lavorativa può avvenire nella provincia o regione di residenza familiare, al fine di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli qualora i genitori vivano separati per esigenze lavorative.
=> Aspettativa per ricongiungimento familiare
Secondo i giudici, nel primo triennio di vita del figlio è importante consentire almeno a uno dei genitori di lavorare nella sede di residenza della famiglia e in cui è domiciliato il minore.
Secondo la Corte costituzionale, un simile ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea, oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare.