Il divieto di conferire incarichi pubblici di consulenza o dirigenza ai lavoratori in pensione è tassativo ma non impedisce alle amministrazioni di rivolgersi al personale in quiescenza per altre tipologie di collaborazione.
Lo chiarisce una sentenza della Corte dei Conti regionale del Lazio facendo luce sul perimetro d’applicazione della norma sul divieto di incarichi pubblici a soggetti già collocati in quiescenza.
Incarichi PA vietati al personale in quiescenza
Il divieto è previsto nell’articolo 5 del decreto 95/2012, in base alle quali le pubbliche amministrazioni non possono assegnare al personale in quiescenza incarichi di studio, consulenza, dirigenziali o direttivi, organi di governo delle amministrazioni.
Ci sono poi eccezioni (relative alle giunte degli organi territoriali e alle cariche elettive) e regole specifiche per il caso, ammesso, di incarichi gratuiti.
L’apertura nella sentenza della Corte dei Conti
La nuova sentenza della Corte dei Conti si esprime sulla possibilità o meno di assegnare a un funzionario andato in pensione compiti di affiancamento al personale in servizio rivolti all’assistenza, al supporto e alla formazione operativa.
La magistratura contabile ha fatto innanzitutto presente che la ratio della norma è quella di risparmiare e favorire il ricambio generazionale, interpretazione condivisa da diverse sentenze (Basilicata 38/2018, Lombardia 126/2022, Liguria 60/2022 e 66/2023, Lazio 88/2023 e 133/2023).
E ha spiegato che il divieto va circoscritto ai casi esplicitamente previsti, quindi agli incarichi di studio, di consulenza, direttivi e dirigenziali. Non può invece essere esteso “ad attività di mera condivisione”, come la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto”.
Incarichi ammissibili per i pensionati in quiescenza
In altri termini, la tassatività delle fattispecie vietate dal legislatore fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavino “al contrario”. Quindi, tutte le mansioni non vietate esplicitamente vanno considerate legittime.
La regola da seguire è la seguente: le amministrazioni devono verificare se gli incarichi da conferire siano o meno ricompresi nel divieto normativo, non solo astrattamente ma concretamente. Di conseguenza, non devono rientrare nell’elencazione tassativa della norma, e nemmeno comportare o meno lo svolgimento effettivo di funzioni riconducibili alle fattispecie normativamente vietate. Oltre al fatto che non devono configurarsi in contrasto con altre disposizioni limitative.
Nel rispetto di queste regole, resta possibile conferire incarichi a personale in quiescenza.