Scuola: accorpate le classi di concorso, cambiano i titoli richiesti

di Teresa Barone

14 Febbraio 2024 13:31

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Decreto MIM aggiorna classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria e titoli richiesti, che però non hanno valore retroattivo: cosa cambia.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MIM che aggiorna le classi di concorso per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, con alcuni accorpamenti volti a favorire l’interdisciplinarità e la multi-disciplinarità dei profili professionali più innovativi.

Il testo del DM datato 22 dicembre 2023 mette nero su bianco quanto previsto dalla riforma del reclutamento dei docenti, individuando nuove classi di concorso per la Scuola, indicate da uno specifico codice alfanumerico.

Accorpamento classi di concorso

Le materie accorpate riguardano discipline con titoli di accesso omogenei e sono contenuti nella Tabella A1 allegata al Decreto.

  • A-01 (Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado) accorpa A01 e A017 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado):
  • A-12 (Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado) accorpa A012 e A022 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);
  • A-22 (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado) accorpa A024 e A025 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado e Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
  • A-30 (Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado) accorpa A029 e A030 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado e Musica nella scuola secondaria di I grado);
  • A-48 (Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado) accorpa A048 e A049 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado);
  • A-70 (Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia) accorpa A070 e A072 (Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena e Discipline letterarie – Italiano seconda lingua – negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia);
  • A-71 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia) accorpa A071 e A073 (Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia e Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia.

Aggiornamento titoli senza retroattività

Aggiornati anche i relativi insegnamenti e i titoli necessari per accedervi ma, come specificato dall’articolo n. 5 del decreto, le novità non sono retroattive. Per cui chi possiede i titoli di studio validi per l’accesso all’insegnamento sulla base dei precedenti regolamenti potrà comunque partecipare a concorsi e percorsi di specializzazione sul sostegno.

Per i docenti di ruolo, inoltre, sono previste specifiche clausole di salvaguardia:

I docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.

In caso di sovrannumero o esubero, invece, i docenti possono essere impiegati nel grado inferiore mantenendo comunque il trattamento giuridico-economico che gli spetta in riferimento al ruolo di titolarità.