L’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’imponibilità contributiva finalizzata all’erogazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto dei lavoratori pubblici secondo quanto previsto dal CCNL Sanità relativo al triennio 2016-2018.
Una nuova circolare si riferisce ad incarichi di funzione (organizzazione e professionale) – per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale – che prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità aggiuntive rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.
Il Contratto in questione si applica a tutto il personale dipendente delle aziende e degli Enti del comparto Sanità e prevede anche due profili: per il settore informazione il profilo di “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico”; per il settore comunicazione il profilo di “Specialista della comunicazione istituzionale”.
Per quanto riguarda l’imponibile contributivo ai fini del TFS, per i dipendenti cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto all’indennità premio di servizio (IPS), la misura del contributo previdenziale è pari al 6,10% della retribuzione imponibile ai fini contributivi annua considerata all’80%. Il 2,50% è di competenza del dipendente, mentre tutto il resto spetta al datore di lavoro.
Per i dipendenti pubblici in regime di TFR cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale, invece, ai fini della retribuzione imponibile ai fini contributivi vengono prese in considerazione le seguenti voci:
- l’intero stipendio tabellare,
- l’intera indennità integrativa speciale (IIS),
- la retribuzione individuale di anzianità (RIA),
- la tredicesima mensilità, nonché altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della previgente normativa (voci retributive utili ai fini IPS).