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Incarichi in Sanità: nuovo calcolo per TFS e pensione

di Teresa Barone

Pubblicato 10 Novembre 2022
Aggiornato 2 Giugno 2024 07:36

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Dall’INPS arrivano precisazioni in merito all’imponibilità contributiva finalizzata all’erogazione del TFS e del TFR a favore dei dipendenti della Sanità.

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’imponibilità contributiva finalizzata all’erogazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto dei lavoratori pubblici secondo quanto previsto dal CCNL Sanità relativo al triennio 2016-2018.

Una nuova circolare si riferisce ad incarichi di funzione (organizzazione e professionale) – per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale – che prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità aggiuntive rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.

Il Contratto in questione si applica a tutto il personale dipendente delle aziende e degli Enti del comparto Sanità e prevede anche due profili: per il settore informazione il profilo di “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico”; per il settore comunicazione il profilo di “Specialista della comunicazione istituzionale”.

Per quanto riguarda l’imponibile contributivo ai fini del TFS, per i dipendenti cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto all’indennità premio di servizio (IPS), la misura del contributo previdenziale è pari al 6,10% della retribuzione imponibile ai fini contributivi annua considerata all’80%. Il 2,50% è di competenza del dipendente, mentre tutto il resto spetta al datore di lavoro.

Per i dipendenti pubblici in regime di TFR cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale, invece, ai fini della retribuzione imponibile ai fini contributivi vengono prese in considerazione le seguenti voci:

  • l’intero stipendio tabellare,
  • l’intera indennità integrativa speciale (IIS),
  • la retribuzione individuale di anzianità (RIA),
  • la tredicesima mensilità, nonché altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della previgente normativa (voci retributive utili ai fini IPS).