I docenti sospesi per non aver rispettato l’obbligo vaccinale contro il Covid non hanno diritto a un risarcimento. Lo conferma il Tribunale di Milano, che con una recente sentenza ha respinto la richiesta di un insegnante confermando quanto previsto dalla normativa.
La sentenza n. 1962 del 17 maggio 2022, infatti, riguarda i docenti inadempienti all’obbligo di vaccinazione anti Covid e per questo motivo sospesi dal servizio, misura che prevede anche la sospensione della retribuzione.
I lavoratori della Scuola inadempienti a questo obbligo non hanno diritto ad alcun risarcimento: nel caso specifico, la docente aveva chiesto il reintegro in servizio e il pagamento di tutti gli stipendi maturati, entrambi negati dal Tribunale. Secondo i giudici, infatti, la sospensione dal servizio per gli insegnanti non vaccinati è legittima proprio in virtù della loro prestazione lavorativa, caratterizzata da un elevato rischio di contagio sul luogo di lavoro.
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Il Tribunale di Milano, infine, ha negato alla docente ricorrente sia il risarcimento del danno non patrimoniale per ingiusta discriminazione, sia il versamento di un assegno alimentare pari a metà stipendio, che in altra sentenza era stato disposto dal TAR ma soltanto in attesa del pronunciamento sulla legittimità costituzionale della norma primaria, poi sopraggiunto lo scorso 6 maggio, confermando la sospensione senza diritto alla retribuzione.