Siglata il 5 gennaio 2022 l’Ipotesi di rinnovo CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) per il comparto Funzioni Centrali della PA, relativa al periodo 2019-2021.Vediamo di seguito le principali novità, in base alle anticipazioni rese note dall’ARaN.
Rinnovo CCNL Funzioni Centrali PA
Il rinnovo del CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali – triennio 2019/2021 introduce nuove disposizioni anche per regolamentare il lavoro a distanza, focalizzando l’attenzione sulla formazione e sugli aumenti retributivi.La lista delle novità comprende anche il nuovo sistema di inquadramento del personale, articolato su quattro aree di cui una destinata alle elevate professionalità. L’Ipotesi di contratto prevede infine nuovo impulso alle relazioni sindacali.
=> Il testo in pdf del nuovo CCNL Funzioni Centrali PA
Aumento stipendi
L’accordo riconosce a ciascun dipendente un incremento di stipendio pari a circa 105 euro medi per 13 mesi a decorrere dal primo gennaio 2021, erogando quindi anche gli arretrati contrattuali medi, pari a circa 1.800 euro lordi per dipendente. Il rinnovo prevede infatti un aumento dei minimi tabellari per tutti i dipendenti del comparto, da un minimo di 63 euro lordi mensili (prima Area fascia F1 / area A livello 1) a un massimo di 117 euro (assistenti amministrativi, ex area B3), con picchi da 151,80 euro a 194,46 euro per alcune Amministrazioni. Considerati anche gli arretrati dal 2019, gli aumenti medi sono pari al 3,78% con punte del 4,15%.
Si prevede inoltre l’utilizzo delle ulteriori risorse che saranno stanziate nella Legge di Bilancio 2022, per finanziare il nuovo ordinamento professionale e consentire un ulteriore beneficio di circa 20 euro medi al mese a persona.
Ordinamento professionale
Il nuovo sistema di classificazione del personale è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:
- Area degli operatori,
- Area degli assistenti,
- Area dei funzionari,
- Area delle elevate professionalità.
All’interno dell’Area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro. Nell’Area sono individuate le famiglie professionali: nell’ambito delle famiglie vengono definite le competenze caratterizzanti nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.
Progressioni retributive
L’attribuzione dei “differenziali stipendiali” si configura come progressione economica all’interno dell’area e non determina l’attribuzione di mansioni superiori; avviene mediante procedura selettiva di area, attivata annualmente in relazione alle risorse. Gli avanzamenti retributivi saranno correlati alle competenze professionali progressivamente acquisite e saranno attribuiti attraverso una procedura selettiva che tiene conto delle esigenze di premialità e di inclusività. L’obiettivo è quello di migliorare lo sviluppo professionale del personale delle PA centrali e valorizzare i più meritevoli. Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; i “differenziali stipendiali” sono attribuiti previa graduatoria definita in base ai seguenti criteri:
- media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
- esperienza professionale maturata;
- ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa.
Lavoro a distanza
Per quanto riguarda la regolamentazione del lavoro a distanza, viene riconosciuto il lavoro agile (Legge 81/2017) ma anche il lavoro da remoto.
Lavoro agile
L’amministrazione, nel dare accesso al lavoro agile, ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico. Fatte salve queste premesse, avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
Lavoro da remoto
Il lavoro da remoto può essere prestato anche attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato, con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione e svolto nelle forme seguenti:
- telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
- altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.