Si è concluso il confronto tra Governo e organizzazioni sindacali sulle linee guida per lo smart working nella Pubblica Amministrazione, che contengono i principi posti alla base dei nuovi contratti collettivi nazionali del lavoro definiti entro fine anno. Il testo passa all’approvazione della Conferenza Unificata, con successivo obbligo di adozione da parte di enti e amministrazioni.
In sostanza, il lavoro agile diventa materia di contratto, con diritti e doveri, garanzie e obblighi, regole e strumenti. Organizzato per obiettivi e finalizzato all’efficienza e alla flessibilità. Con sufficiente spazio lasciato anche all’autonomia delle singole amministrazioni (nel rispetto dei principi condivisi a livello nazionale), che attraverso i Piani integrati di organizzazione e attività (Piao), organizzeranno il lavoro agile secondo le proprie necessità.
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Smart working nella PA: cosa prevedono le linee guida
Il lavoro da remoto cessa di essere una modalità alternativa dell’esecuzione in presenza della prestazione lavorativa per diventare una nuova forma di lavoro, pur nell’alveo del medesimo contratto di lavoro. La discriminante è la presenza o meno in sede, da cui derivano tutta una serie di differenti fattispecie. Previsti ad esempio permessi e congedi ma non straordinari e trasferte. Per attivare il lavoro agile serve – maggior ragione – un accordo individuale, che fissa le modalità operative ed il diritto alla disconnessione.
Le amministrazioni dovranno fornire al lavoratore la dotazione tecnologica necessaria ma con possibilità di deroghe: se non è possibile fornire gli strumenti, i dipendenti useranno i propri. Ma senza deroghe alla sicurezza: le amministrazioni dovranno fornire sistemi di gestione dell’identità digitale, reti private virtuali o desktop remoti al fine di garantire connessioni sicure.
Le amministrazioni individuano le attività che si prestano allo smart working previo confronto con le organizzazioni sindacali. Si introducono anche percorsi di formazione per lo svolgimento consapevole delle attività in modalità agile, ad esempio in relazione all’utilizzo di sistemi remotizzati, alla sicurezza e alla gestione per obiettivi orientati ai risultati.
Infine, si torna a teorizzare la differenza tra lavoro agile e telelavoro, di tipo domiciliare (svolto da casa) o tramite altre forme di lavoro a distanza (es.: presso un coworking o da sedi decentrate). Il lavoro da remoto è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione in presenza, con analoghi diritti e doveri contrattali; il lavoro agile ha natura a sé ed è vincolato alle direttive delle linee guida. In entrambi i casi è necessario il consenso del lavoratore e, in via ordinaria, si potranno alternare le forme di lavoro da remoto con quelle in presenza.