Il Ministero dell’Istruzione, con circolare 30142/2021 condivisa con l’INPS, ha fornito le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022 e conseguente pensionamento. La scadenza per la presentazione della domanda da parte del personale docente, educativo e A.T.A è fissata al 31 ottobre 2021, per i dirigenti scolastici al 28 febbraio 2022. Si utilizza la procedura telematica POLIS “istanza online”, disponibile sul sito del MIUR.
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La successiva domanda di pensione, invece, si deve presentare online all’INPS, utilizzando uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) o tramite il Contact Center integrato (al numero 803 164) o attraverso l’assistenza gratuita dei Patronati. L’accertamento del diritto alla pensione sarà effettuato entro il 20 aprile 2022.
A tal fine, entro il 14 gennaio 2022, gli ambiti territoriali provinciali del Ministero e le istituzioni scolastiche dovranno definire le domande di ricongiunzione, riscatto e computo prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite e supportare l’INPS nella sistemazione delle posizioni assicurative (tramite applicativo Nuova Passweb). Le domande di riscatto, ricongiunzione e computo digitalizzate e trasferite all’INPS saranno definite direttamente.
Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori Precoci, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS potranno presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2022 (per l’APE Sociale non si applica l’art. 59, comma 9, della Legge 449/97, ossia la decorrenza del trattamento contestuale alla cessazione dal servizio il 1° settembre).
Per chi si ritira con la Quota 100 o in base ai requisiti di cui all’art. 24 della legge 214/2011 (pensione anticipata standard, ossia quella prevista dalla riforma pensioni Fornero), è previsto anche il diritto alla richiesta di anticipo TFR/TFS alle banche convenzionate (art. 23, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4): a fine di consentire all’INPS di quantificare gli importi a cui si ha diritto (comunque entro i 45mila euro), gli Uffici scolastici territoriali devono fornire tempestivamente alle sedi INPS di competenza i dati giuridici ed economici necessari.
Requisiti pensionistici 2022 nel sistema di calcolo misto
Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011
- Requisiti anagrafici: d’ufficio 67 anni al 31 agosto 2022; a domanda 67 anni al 31 dicembre 2022
- Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 20 anni
Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni) con esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
- Requisiti anagrafici: d’ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022; a domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022
- Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2022
Pensione anticipata – articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
- Requisiti donne entro il 31 dicembre 2022: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi
- Requisiti uomini entro il 31 dicembre 2022: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi
Pensione Opzione Donna – Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178
- Requisiti contributivi maturati al 31 dicembre 2020: anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2020
- Requisiti anagrafici maturati al 31 dicembre 2020: 58 anni maturati al 31 dicembre 2020
Pensione Quota 100 – Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
- Requisiti contributivi da maturare entro il 31 dicembre 2021: anzianità contributiva minima di 38 anni
- Requisiti anagrafici da maturare entro il 31 dicembre 2021: 62 anni.
Per ulteriori approfondimenti: circolare ministeriale 1° ottobre 2021, n. 30142.