Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi non ha una valenza assoluta, pertanto è del tutto giustificabile il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per coloro che non sono in possesso di Green Pass. Lo stabilisce il TAR del Lazio, che con i decreti monocratici nn. 4531/2021 e 4532/2021 respinge le istanze presentate contro l’obbligo di Certificazione Verde Covid per insegnanti e a personale ATA.
L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente.
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, il diritto a non sottoporsi alla vaccinazione deve essere correlato con altri diritti fondamentali e con interessi pubblici fondamentali, come quello relativo alla salute pubblica e alla necessità di circoscrivere l’estendersi della pandemia, ma anche a quello di garantire il regolare svolgimento della scuola in presenza considerato un essenziale servizio pubblico.
Il TAR, inoltre, ribadisce la possibilità di sottoporsi al tampone molecolare o antigenico rapido per ottenere il Green Pass con validità pari a 48 ore: a tal proposito, secondo i giudici spetta al personale scolastico che ha rifiutato di vaccinarsi sostenerne i costi.
Nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa.