Sulla piattaforma NoiPA è disponibile per i dipendenti pubblici il modello di domanda per ottenere gli assegni familiari (ANF) 2021 riservati a docenti e personale ATA. La richiesta riguarda il solo secondo semestre dell’anno (dal 1° luglio al 31 dicembre), perchè dal 1° gennaio 2022 è prevista l’entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale per i Figli a carico, introdotto con la legge n. 46 del 1° aprile 2021, che assorbirà (sostituendo) gli ANF. Per fare domanda degli ANF mensili NoiPA da luglio a dicembre 2021, intanto, i dipendenti pubblici devono accedere alla piattaforma NoiPA, visitando la sezione dedicata agli Assegni Familiari (pagina «Strumenti per l’Amministrato»), compilare e presentare istanza alla Ragioneria Territoriale, anche tramite la segreteria scolastica. Il documento da scaricare è: Assegno al Nucleo Familiare Anno 2021 – Modulo per la richiesta dell’Assegno al Nucleo Familiare per il reddito dell’anno 2020.
L’importo dell’assegno familiare 2021 prevede un aumento per le famiglie con almeno due figli nel proprio nucleo familiare:
- 37,5 euro in più per ogni figlio nei nuclei familiari con due figli;
- 55 euro in più per ogni figlio nelle famiglie con 3 o più figli.
La scadenza per l’invio della domanda di ANF è il 30 giugno, il periodo fa riferimento al periodo prima della redazione del cedolino stipendiale relativo al mese di luglio. l’invio si effettua:
- alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) o all’Ufficio Amministrazione del personale per i dipendenti di uffici periferici dello Stato;
- all’Ufficio della propria Amministrazione o all’Ente che gestisce il trattamento economico dei dipendenti per il personale delle PA centrali Statali o di altri Enti;
- per il personale supplente, alla scuola titolare del contratto o, in caso di contratti con più scuole, a ciascuna di esse.
Requisiti ANF NoiPA 2021
L’ANF spetta per il nucleo familiare che può essere composto da:
- lavoratore o titolare di pensione;
- coniuge/parte di unione civile non legalmente separato o sciolto da unione civile, anche non convivente o che non abbia abbandonato la famiglia;
- figli ed equiparati fino a 18 anni, conviventi o meno;
- figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente, non coniugati, previa autorizzazione;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, tra 18 anni e 21 anni e parte di nuclei numerosi (almeno quattro figli sotto i 26 anni), previa autorizzazione;
- fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili solo se orfani di entrambi i genitori, senza diritto a pensione superstiti e non coniugati, previa autorizzazione;
- nipoti in linea retta minorenni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.