In dirittura di arrivo la possibilità richiesta dell’anticipo TFS e TFR per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, che potranno a breve ottenere una quota parte della buonuscita in forma di prestito bancario agevolato. Come di consueto, è la Ministra Fabiana Dadone che tiene nota dei vari passaggi dell’iter (infinito) della misura: è ufficiale la registrazione del decreto presso la Corte dei Conti, con la contestuale ratifica dell’accordo quadro con le banche (ABI).
Il testo del decreto è già operativo e sarà seguito dall’attivazione di una piattaforma online dedicata, accessibile dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.
È il supporto informatico fondamentale per dare il via effettivo alle operazioni: i cittadini che vogliono richiedere il finanziamento vi troveranno tutte le informazioni sulla procedura e l’elenco degli istituti di credito che aderiscono all’accordo.
Gli enti erogatori diversi dall’INPS potranno iscriversi, ma sarà presente anche la modulistica necessaria. Il sito, come precisa la Ministra, permetterà di calcolare la decorrenza del TFS/TFR, rappresentando un punto di incontro telematico cruciale per i tre soggetti coinvolti: cittadini, banche e istituti previdenziali.
Procedura di richiesta anticipazione TFS/TFR
In realtà, alla luce dell’iter anticipato da Dadone, l’intero processo di domanda può durare quasi cinque mesi. Per quanto concerne la procedura di accesso all’anticipo, infatti, le operazioni da seguire sono numerose:
- richiesta all’ente erogatore del TFS/TFR (ad esempio INPS) della certificazione del diritto all’anticipazione;
- l’ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, rilascia la certificazione del diritto e dell’ammontare complessivo, oppure il rigetto della domanda, per un importo massimo erogabile come anticipo è di 45mila euro;
- ottenuta la certificazione del diritto, l’interessato può presentare alla banca la domanda di anticipo del TFS allegando alcuni documenti: certificazione del diritto all’anticipo; proposta di contratto di anticipo predisposta dalla banca; numero di conto corrente intestato o cointestato per accreditare l’importo finanziato; la dichiarazione sullo stato di famiglia e, nel caso di separazione o divorzio, l’indicazione dell’eventuale importo dell’assegno previsto per l’ex coniuge;
- la banca comunica all’ente erogatore la presentazione della domanda e l’accettazione della proposta di anticipo;
- l’ente erogatore entro 30 giorni, effettuate le verifiche, comunica alla banca la presa d’atto della conclusione del contratto;
- la banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto di anticipo, accredita l’importo erogato sul conto corrente indicato dall’interessato.