Il Congedo Covid-19 per i lavoratori del comparto pubblico con figli, anche in affido prevede una indennità pari al 50% della retribuzione unitamente alla copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Sugli obblighi contributivi e sulla valutabilità dei periodi di congedo ai fini dei trattamenti TFS e TFR, l’INPS ha poi fornito ulteriori chiarimenti.
Con il messaggio del 27 luglio 2020, infatti, l’istituto specifica che i congedi Covid sono del tutto paragonabili al congedo parentale ordinario, che prevede periodi a retribuzione piena (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino) e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino).
In entrambi i casi, i periodi vengono interamente valutati ai fini delle prestazioni previdenziali, fatta eccezione per lo straordinario, gli emolumenti legati alla presenza e alla quota di tredicesima mensilità.
=> Congedo parentale Covid: sì al TFR pieno
In definitiva, ai fini del TFS e TFR i periodi di congedo Covid-19 sono valutabili secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito.