Il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del congedo parentale speciale da parte dei dipendenti pubblici con figli di età inferiore a 12 anni.
Il dubbio nasceva dal fatto che il periodo di chiusura delle scuole non corrisponde a quello della fine dell’emergenza Coronavirus (31 luglio), per cui in molte amministrazioni locali era sorto il timore di non poter riconoscere il congedo parentale straordinario Covid fino alla data del 31 luglio, limitandosi a farlo fino a quella stabilita nel decreto del governo sulla sospensione dei servizi educativi (14 giugno).
Ebbene, rispondendo a un quesito posto da un lavoratore inerente al diritto al congedo speciale di 30 giorni da fruire entro il 31 luglio 2020, con retribuzione al 50% e copertura da contribuzione figurativa, il Ministero ha confermato il diritto sancito in prima battuta peraltro dall’articolo 25, comma 1, del Decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27:
I dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno dritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall’articolo 23, comma 1, dello stesso Decreto-legge e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020.
Ne deriva il diritto di fruizione dei congedi COVID ex Dl Rilancio, che ha prorogato ed esteso quelli del Cura Italia fino a 30 giorni.
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La fruizione del congedo, ricorda il Ministero, viene riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata a una precisa condizione: all’interno del nucleo familiare non deve esserci un altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o disoccupato o non lavoratore.