Attraverso l’orientamento applicativo CF60, l’ARAN chiarisce alcuni aspetti relativi al periodo di malattia per cause di servizio concesso ai dipendenti pubblici.
=> Pensione invalidità anche in malattia
L’ARAN risponde ad alcuni quesiti che riguardano il caso di un dipendente che, cessato il servizio per dimissioni presso un’amministrazione e assunto da un nuovo ente, chiede di avere il diritto di usufruire di 18 mesi di malattia senza sommare le precedenti assenze accumulate durante il precedente rapporto di lavoro.
Secondo quanto affermato dall’ARAN, le assenze per malattia intervenute nel primo rapporto di lavoro non possono essere computate nell’ambito del secondo, in quanto riguardano due autonomi e distinti rapporti di lavoro. Con l’estinzione del primo rapporto di lavoro, quindi, il periodo di comporto delle malattie imputabili a causa di servizio presso il nuovo ente deve ricominciare ex novo.
Unica deroga a quanto detto sopra riguarda la mobilità di personale tra enti o amministrazioni diverse, infatti in questi casi non si parla di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro da solo di una continuazione del precedente rapporto, sebbene con un nuovo datore di lavoro.
Per quanto riguarda la retribuzione, l’ARAN precisa che – in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia da causa di servizio – il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica percependo l’intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio.
Pertanto – conclude l’ARAN – il periodo di comporto per le assenze dovute ad infortunio è un unico periodo di 36 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione in misura intera.