Le agevolazioni fiscali previste per i privati che riscattano quanto versato al fondo di previdenza integrativa devono essere estese anche ai dipendenti pubblici: è quanto afferma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 218 del 3 ottobre 2019, decisione che mette nero su bianco l’incostituzionalità della disparità di trattamento tributario tra le due categorie di lavoratori per quanto riguarda il riscatto della posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017.
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Secondo la Corte, il fatto che il rapporto di lavoro che vincola i dipendenti pubblici sia stabile e che i trattamenti pensionistici percepiti siano di importo superiore rispetto a quelli che spettano ai privati, non rappresenta una ragione sufficiente per stabilire una disciplina diversa tra le due categorie in merito al trattamento fiscale delle prestazioni relative alla pensione complementare.
È anche infondata, secondo la Corte, la teoria che la previdenza integrativa sia stata costituita prendendo in considerazione il settore privato.
È palese che la ratio del beneficio riconosciuto a favore dei dipendenti privati – quella di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, dando attuazione al sistema dell’art. 38, secondo comma, Cost. – è identicamente ravvisabile anche nei confronti di quelli pubblici.