L’INPS ha diffuso la circolare 93/2019 per fornire indicazioni precise relative all’esclusione dall’applicazione del massimale contributivo per i lavoratori della Pubblica Amministrazione. L’opzione di esclusione dal massimale, che per il 2019 è pari a 102.543 euro, può essere esercitata dai lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.
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L’INPS, infatti, specifica come l’opzione sia valida per gli iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie che siano privi di anzianità contributiva precedente.
Rientrano tra i lavoratori coinvolti, quindi, i dipendenti della PA in generale tra cui figurano anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione, è sempre l’INPS a fissare precise scadenze:
- per i dipendenti in servizio alla data del 29.01.2019 l’opzione deve essere esercitata entro sei mesi da tale giorno se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29.07.2019), oppure entro sei mesi dalla data del superamento del massimale se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;
- per i dipendenti assunti dal 30.01.2019 il termine ultimo scade entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.