Quota 100 e non solo: le trappole del nuovo TFS/TFR

di Anna Fabi

17 Aprile 2019 09:30

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La Quota 100 consente di accedere alla pensione in anticipo, ma per gli Statali la buonauscita si allontana: per il TFS attese da 5 a 7 anni.

Per i dipendenti pubblici che aderiscono alla Quota 100 è previsto uno slittamento nell’erogazione della prima rata del TFS/TFR per effetto dell’articolo 23 del decreto applicativo della misura: la prima rata della buonuscita viene pagata soltanto al momento in cui sarebbero maturati i requisiti Fornero (precedenti all’entrata in vigore del decreto) o al raggiungimento di quelli per la pensione anticipata in base alle vecchie regole dell’articolo 24 del D.L. n. 201/2011, al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita.

Gli Statali che vogliano optare per la Quota 100 dovranno inoltre presentare la domanda all’amministrazione di appartenenza, con un preavviso di sei mesi, e con prima decorrenza (per chi ha maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019) al 1° agosto 2019.

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Tutti i differimenti del TFS/TFR

Non solo: secondo la nuova normativa, una volta raggiunta l’età pensionabile, per ottenere il TFS/TFR bisognerà attendere:

  • altri 12 mesi più 90 giorni in caso di maturazione dei 67 anni di età, più adeguamenti alla speranza di vita (dal 2021);
  • altri 24 mesi più 90 giorni dalla data di maturazione dei requisiti contributivi per la pensione anticipata. Nel caso in cui il lavoratore nel frattempo abbia compiuto 65 anni di età, dovrebbe scattare l’abbattimento a 12 mesi più 90 giorni.

In pratica un dipendente pubblico che vada in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi, potrebbe attendere 5 anni per ricevere il TFS/TFR, per intero o per la parte eccedente i 45mila euro di eventuale anticipo (ma che di fatto è un prestito bancario, con annessi e connessi).

Va poi tenuto conto del meccanismo della rateazione del pagamento di TFS e TFR previsto dal 1° gennaio 2014 per effetto della legge 147/2013, secondo la quale il trattamento può essere corrisposto in:

  • unico importo annuale se il suo ammontare, al lordo delle trattenute, risulta pari o inferiore a 50mila euro;
  • due importi se non supera 100mila euro (seconda rata dopo 12 mesi);
  • tre importi oltre 100mila euro (terza rata dopo ulteriori 12 mesi).

Questo significa che per importi superiori a 50mila euro, per avere tutto il TFS/TFS maturato, bisognerà attendere circa 6 anni dall’uscita dal mondo del lavoro con Quota 100, che salgono a 7 anni in caso di importi superiori ai 100mila euro.

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Anticipo TFS/TFR

In attesa del TFS/TFR, è ora possibile richiedere come prestito bancario una quota dell’indennità di buonuscita fino ad un importo massimo di 45mila euro. Tale anticipo sul TFS/TFR può essere richiesto da tutti i dipendenti pubblici, al momento dell’uscita dal mondo del lavoro: sia coloro che si ritirano con la Quota 100 sia coloro che vanno in pensione in base alla legge Fornero.

Il riferimento è il comma 2 dell’articolo 23 del dl 4/2019:

I soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la Legge Fornero, ndr) possono presentare richiesta di finanziamento di una somma (…) pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata», nella misura massima di 45mila euro.

Restano esclusi dall’anticipo del TFS/TFR i lavoratori che hanno avuto accesso alle salvaguardie pensionistiche, chi ha usufruito della totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) e le lavoratrici che accedono alla pensione con l’Opzione Donna.

L’anticipo della liquidazione (nel decreto originario  limitato a 30mila euro, poi esteso a 45mila) è finanziato dalle banche che aderiscono a specifico accordo quadro, che in base al testo della norma va stipulato entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto. Quindi, per fine maggio dovrebbe esserci l’elenco delle banche convenzionate ad erogare un anticipo finanziario garantito dal TFS/TFR.