La Corte dei Conti si recentemente espressa in merito ai limiti imposti alle assunzioni in un ente pubblico di piccole dimensioni, regolamentati dalla Legge 296/2006. Rispondendo ad un quesito sulla possibilità di assumere più risorse a tempo parziale a fronte di un’unica cessazione a tempo pieno e indeterminato, la Corte dei Conti ha confermato l’applicabilità di turnover flessibile nei piccoli enti, come ad esempio un Comune con meno di mille abitanti.
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Un tempo pieno cessato può essere sostituito da due part-time senza venire meno a quanto messo nero su bianco dalla Legge 296, che impone un tetto massimo alla spesa per il personale.
Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l’invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008.
La Corte, quindi, sottolinea come il limite assunzionale possa essere rispettato anche nel caso in cui si proceda con più assunzioni a tempo parziale che assorbano interamente il monte ore relativo a un’unica cessazione a tempo pieno.