L’INPS ha fornito delucidazioni in merito agli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi da parte del personale universitario – in particolare professori, ricercatori universitari e figure equiparate – che svolgono anche attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o altre strutture convenzionate.
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Come sottolinea l’istituto con il messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019, l’attività assistenziale medica trova il suo fondamento nel rapporto di lavoro principale instaurato con l’Università, pertanto l’obbligo di contribuzione è valido anche sulle retribuzioni relative all’attività sanitaria.
L’obbligo di contribuzione deve essere assolto anche per le retribuzioni erogate per l’attività sanitaria, nelle casse e nei fondi a cui risulta iscritto il lavoratore per il rapporto di lavoro instaurato con l’Università, segnatamente alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) e al Fondo ex Enpas per i trattamenti di previdenza, nonché alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.