Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla normativa che regola i contratti a termine nella Pubblica Amministrazione, chiarendo eventuali presupposti per richiedere indennità da parte dei lavoratori.
Secondo la sentenza 3189/2019, infatti, in caso di violazione del divieto di reiterare un contratto a termine nella PA viene previsto un regime sanzionatorio basato sulla responsabilizzazione del dirigente pubblico e, soprattutto, sul riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal dipendente.
Come sottolineano i Giudici, il lavoratore pubblico può avere diritto interamente al risarcimento del danno pari a dodici mensilità (tenendo conto dell’ultima retribuzione), non essendo tenuto a fornire alcuna prova del danno subito.
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A tal proposito, il lavoratore può anche dimostrare di aver subito un danno superiore a questo limite, ad esempio relativamente alla perdita di opportunità di lavoro in quanto impiegato in reiterati contratti a termine, situazione da cui deriva un danno patrimoniale più elevato.
Allo stesso tempo, la Cassazione precisa che il danno subito dal lavoratore non può essere valutato in base alla perdita del posto di lavoro e non può essere risarcito facendo riferimento allo stato di disoccupazione. Non è possibile, infine, commisurare il danno alle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato assunto a tempo indeterminato.