La disciplina del turnover del personale in caso di mobilità può essere applicata alle categorie protette? Intervenendo sulla questione, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha diffuso una delibera che sottolinea come un ente pubblico possa assumere altro personale, sempre appartenente alle categorie protette, mantenendosi tuttavia entro i limiti della quota d’obbligo stabilita dalla legge.
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In altri termini, i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ma questo vale soltanto, per effetto dell’art.3, comma 6, del decreto legge n.90/2014, convertito in legge n.114/2014, ai fini della copertura delle quote d’obbligo (ex plurimis, Sez. controllo Piemonte n.64/2018/PAR). Occorre aggiungere che l’art.7, comma 6, del decreto legge n.101/2013, convertito in legge n.125/2013 prevede, per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette, una espressa deroga ai divieti di nuove assunzioni anche nel caso di soprannumerarietà.
Nel caso in cui nell’ente di partenza risulti coperta la quota d’obbligo prevista dalla legge per quanto riguarda le categorie protette e dopo la mobilità, invece, devono valere le regole standard previste in tema di assunzioni e contenimento della spesa del personale.