Anche per gli avvocati al servizio della Pubblica Amministrazione l’obbligo di timbrare il cartellino deve essere considerato legittimo e non lesivo della dignità della professione. Lo mette nero su bianco il Consiglio di Stato con la sentenza 5538 del 26 settembre 2018, sottolineando come sia legittimo imporre i professionisti dell’avvocatura pubblica la marcatura del badge in entrata e in uscita.
Secondo il Consiglio, che si è espresso riguardo il ricorso avviato da un gruppo di avvocati dipendenti di un’azienda sanitaria locale, la mancata verifica del badge può condurre a sanzioni disciplinari precise e l’utilizzo di forme di controllo volte a monitorare l’effettivo orario di lavoro svolto non può essere considerato irregolare, a meno che queste ultime non si rivelino oggettivamente in grado di intaccare l’autonomia e l’indipendenza lavorativa del professionista.
La decisione specifica inerente al ricorso, invece, sostiene che le prerogative di indipendenza ed autonomia degli avvocati pubblici, proprio perché affidatari dell’interesse di una parte:
attengono essenzialmente al “modo” in cui perseguire quell’interesse, ovvero alle scelte difensive da mettere in pratica per la sua migliore tutela, con la conseguenza che non rischiano di essere pregiudicate, anche nella percezione ab externo, da forme di controllo, circa le modalità anche temporali di svolgimento della loro prestazione, che con quelle scelte non siano, direttamente o indirettamente, interferenti.