Con un nuovo orientamento applicativo, l’ARAN chiarisce l’applicazione dell’articolo 35 del nuovo CCNL relativo alle Funzioni locali, inerente le assenze nel pubblico impiego.
Secondo quanto affermato, infatti, le assenze dovute alle visite mediche, ad esami o terapie per malattie già in corso ma anche ripetitive non devono essere conteggiate nel tetto dei permessi.
L’ARAN precisa che nei giorni in cui un dipendente usufruisce di un permesso per ragioni personali o familiari (articolo 32) non è possibile beneficiare di altri permessi, compresi quelli a recupero (articolo 34) e quelli motivati dalla necessità di sottoporsi a controlli medici o terapie specifiche (articolo 35).
In materia di cumulo di permessi orari, la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.
L’orientamento applicativo prosegue citando la restante casistica:
Pertanto, anche i permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano nella previsione, in quanto, pur essendo soggetti a recupero, nel momento dell’utilizzo sono idonei a determinare l’effetto sopra indicato, che si intende, appunto, prevenire. Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente ai permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.