Con la circolare n. 72/2018 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’abolizione del vitalizio e alla sospensione del versamento della quota aggiuntiva a carico del consigliere o assessore regionale per il riconoscimento della contribuzione figurativa, nei casi in cui la Regione abbia previsto l’abrogazione dell’istituto.
Contribuzione figurativa
La questione riguarda il riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato in aspettativa non retribuita per mandato elettorale, perché eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche.
L’INPS chiarisce che il consigliere o assessore regionale in aspettativa non retribuita per mandato elettorale non deve più versare la quota di contribuzione a proprio carico per ottenere la copertura figurativa ai fini pensionistici se rinuncia al vitalizio o se la Regione ha provveduto all’abrogazione del vitalizio.
Chiarimenti che si sono resi necessari a fronte dei dubbi sollevato in merito all’applicazione dell’articolo 38 della legge 488/1999 nei casi in cui l’eletto non possa conseguire, per sua volontà o meno, il vitalizio a carico della Regione.
Abrogazione del vitalizio
L’aver maturato il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione spettante, in ragione dell’elezione o della nomina, è infatti il presupposto della legge che prevede il versamento per gli eletti di un contributo nella gestione previdenziale presso la quale risultava iscritto al momento della nomina, pari all’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota aggiuntiva a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica.
In caso di mancata maturazione del vitalizio, dunque, la contribuzione figurativa può essere accreditata senza l’onere del versamento della quota aggiuntiva a carico del lavoratore.
Da precisare tuttavia che il versamento della quota aggiuntiva a carico dell’eletto non viene meno in caso di sostituzione del vitalizio con un trattamento di tipo misto, contributivo o a carico di una forma di previdenza complementare. Nelle ipotesi in cui è previsto, in caso di mancato versamento della quota l’assicurato perde la copertura figurativa del periodo di mandato elettorale.