Nel pubblico impiego la funzione dà diritto all’indennità: è sufficiente aver ricoperto di fatto la posizione organizzativa, l’assenza del provvedimento formale non fa venir meno il diritto alla retribuzione aggiuntiva. Tutti i dettagli nella sentenza n. 8141/2018 della Corte di Cassazione:
La mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.
Posizione e indennità
I giudici, esprimendosi sul contenzioso che ha visto opposti l’INPS e un suo dipendente, hanno spiegato che l’esercizio di una posizione organizzativa superiore da parte di un dipendente di una Pubblica Amministrazione, anche se in assenza di un provvedimento formale di conferimento, o nel caso in cui esso sia illegittimo, comporta comunque il percepimento dell’intero trattamento economico, compresa la parte accessoria comprendente l’indennità di posizione.
In sostanza la Cassazione chiarisce che anche al settore pubblico si applica l’articolo 36 della Costituzione, per cui il dipendente ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Posizione e profilo professionale
Importante inoltre il chiarimento riguardante la distinzione tra posizione organizzativa e profilo professionale: la prima non modifica il secondo, ma è una funzione a tempo.
Distinzione che si evince anche dal CCNL degli Enti pubblici non economici, il quale stabilisce che possano essere richiesti compiti di responsabilità “che comportano l’attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa.