Con il messaggio 1399 dello scorso 29 marzo l’INPS riepiloga e aggiorna le disposizioni vigenti in materia di controlli per i lavoratori in malattia, integrando quanto già illustrato in seguito all’introduzione del Polo Unico per le visite fiscali, che non si applica soltanto ai dipendenti di Organi costituzionali, di enti pubblici economici, enti morali e aziende speciali.
La disciplina introdotta con il Polo Unico si applica invece a tutte le amministrazioni dello Stato, compresi scuole e istituzioni educative, aziende e amministrazioni a ordinamento autonomo, Comuni, Regioni e Province (tranne Trento), Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di Commercio e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del SSN, ARAN e Agenzie (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001).
Rientrano nel Polo Unico anche i dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, che tuttavia fanno riferimento all’applicazione dell’articolo 55-septies sulla certificazione telematica di malattia (art. 7, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012), quindi il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica, i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, i docenti e i ricercatori universitari, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La regolamentazione si applica, infine, anche ai dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese CONSOB e Banca d’Italia, nonché al personale delle Università non statali legalmente riconosciute.
Il messaggio dell’Istituto di previdenza fa luce anche su altre questioni legate alle visite fiscali: all’elenco delle categorie coinvolte seguono le modalità per l’abilitazione dei datori di lavoro e le indicazioni per la gestione dei certificati cartacei trasmessi dai lavoratori, che rimangono di competenze delle singole PA.
Altre indicazioni riguardano la gestione della reperibilità, le visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale e nei confronti dei lavoratori all’estero.