Dallo scorso primo marzo l’INPS sospende fino a 60 giorni il pagamento della parte impignorabile di Trattamento Fine Rapporto o Servizio e pensioni dei dipendenti pubblici superiori a 5mila euro: la procedura era già prevista, ma la soglia era pari a 10mila euro mentre ora è stata abbassata dalla Legge di Stabilità 2018, che ha anche elevato a 60 giorni (dai precedenti 30) la sospensione dei relativi pagamenti in attesa dei necessari controlli da parte dell’agente di riscossione.
Sulla base di questa novità normativa, l’INPS ha aggiornato le procedure di pagamento relative sia ai TFR / TFS sia alle pensioni dei dipendenti pubblici. Le indicazioni operative sono contenute nel messaggio 1085/2018.
La novità riguarda gli ex dipendenti della pubblica amministrazione o delle società a totale partecipazione pubblica che devono ancora ricevere la liquidazione (TFR o TFS, trattamento di fine rapporto o di fine servizio) o la pensione.
=> Pagamenti dalla PA con più controlli
Dal primo marzo, la procedura di verifica si attiva nel caso in cui l’importo da pagare sia superiore a 5mila euro netti. La norma che si applica è l’articolo 48 – bis del Dpr 602/1973, in base alla quale le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, verificano eventuali inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
Nel caso in cui ci sia un debito fiscale superiore a 5mila euro, parte la segnalazione all’agente della riscossione competente per territorio.
L’INPS comunica che, in questi casi (cioè quando dalla verifica sopra descritta risulta un’inadempienza), la prestazione viene accantonata nella misura prevista dall’art. 545, terzo comma, del codice di procedura civile, e il relativo pagamento sospeso per 60 giorni.
Ricordiamo che la parte impignorabile è pari alla misura dell’assegno sociale, aumentata della metà. L’assegno sociale 2018 è pari a 453 euro. Quindi la parte impignorabile è pari a 679,50 euro.
Questa somma va sottratta al dovuto, quindi al TFR o alla pensione spettante, e sulla differenza si può pignorare un quinto.
Sono escluse da questi controlli le prestazioni assistenziali, le rendite INAIL, gli assegni straordinari del credito, del credito cooperativo, dei dipendenti delle FS erogati per conto di soggetti diversi dall’INPS.