Pubblico impiego: il nuovo Codice del Processo Amministrativo

di Roberto Grementieri

16 Agosto 2011 09:00

logo PMI+ logo PMI+
Le novità per il publico impiego introdotte con Il codice del processo amministrativo approvato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Recita, infatti, il comma 2 che per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede del servizio.

Accanto alla tradizionale azione di annullamento, proponibile nel termini di decadenza di 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, per violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, il Codice prevede anche l’azione di condanna comprensiva dell’azione risarcitoria, l’azione avverso il silenzio e l’azione di accertamento della nullità.

Ora l’art. 30 del Codice prevede la possibilità dell’esperimento in via autonoma dell’azione di condanna, nelle materie di giurisdizione esclusiva e nei casi di risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.

Nei casi di giurisdizione esclusiva può essere chiesto anche il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi, che resta assoggettato all’ordinario termine di prescrizione.

L’azione di condanna deve essere, invece, completamento all’esercizio delle altre azioni. Questa è essenzialmente atipiaca, come confermato dall’art. 34, comma 1, lett. c), in base al quale il giudice può condannare all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

L’art. 30, comma 5, infine, precisa come, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la domanda risarcitoria possa essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza di annullamento.

Per il danno derivante dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento la domanda di risarcimento deve essere proposta entro 1 anno e 120 giorni dalla scadenza del termine per provvedere.