Il 16 settembre 2010 è entrato in vigore il Dl 104/10, contenente il nuovo Codice del Processo Amministrativo che, per la prima volta, codifica in un unico testo tutte le regole del processo.
Come è noto, le controversie relative al rapporto di pubblico impiego sono state devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, giudice naturale dei diritti soggettivi tra privati e pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 63, comma 4, Dl n. 165/01 la giurisdizione amministrativa veniva, infatti, relegata in due ambiti residuali: le controversie in materia di procedure concorsuli per l’assunzione di dipendenti nella Pubblica Amministrazione; le controversie in materia di lavoro di cui all’art. 3 del Dl n. 165/01, ivi compresi quelli attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
In particolare, sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario e restano affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo alcune categorie di lavoratori esclusi dal processo di privatizzazione: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle forze di polizia di Stato; personale della carriera diplomatica e prefettizia; professori e ricercatori universitari; personale della Banca d’Italia, della Consob e dell’Autorità garanti; personale della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte Costituzionale.
L’art. 133 del Codice del processo amministrativo si preoccupa, per la prima volta, di riunire in un unico articolo tutte le vigenti ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A.
La lettera i) dell’art. 133, tra le altre, prevede le controversie relative al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
L’art. 13 del nuovo Codice detta l’ultima disposizione espressamente riferita al pubblico impiego.