Codice del Turismo le principali novità per le PA

di Stefano Gorla

1 Luglio 2011 14:00

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È entrato in vigore il 21 giugno il Codice della normativa statale che riordina la normativa del mercato del Turismo. Una panoramica delle novità principali introdotte nel settore.

L’attività, oggetto della Scia, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DPR 160/2010 può essere iniziata dalla data di rilascio della ricevuta della SCIA da parte del SUAP territorialmente competente. Pertanto coloro che intendono aprire un’agenzia di viaggio devono presentare la Scia al SUAP territorialmente competente, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e dal relativo allegato tecnico. La Scia deve contenere:

  • Generalità, cittadinanza e residenza del Titolare e, ove si tratti di persone giuridiche, la qualità di Legale rappresentante di essa;
  • Generalità, cittadinanza e residenza del Direttore Tecnico, ove si tratti di persona diversa dal Titolare che sia regolarmente inquadrato, come dipendente dell’istituenda Agenzia secondo la normativa vigente in materia di lavoro e occupazione;
  • Estremi dell’abilitazione professionale del Direttore Tecnico;
  • Estremi di identificazione dell’Impresa (partita Iva/codice fiscale);
  • Ubicazione dei locali, sede dell’Agenzia;
  • La Denominazione dell’Agenzia prescelta. La denominazione non deve essere uguale o simile alle denominazioni di altra agenzia operante sul territorio nazionale.

Non è consentito, in ogni caso, adottare denominazioni di Comuni o di Regioni italiane. L’interessato deve produrre autocertificazione sulla verifica della compatibilità della denominazione con la norma citata. A tal fine deve accertare:

  1. che la denominazione non corrisponda a quella di comuni o regioni italiane;
  2. che la denominazione non sia uguale a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale;
  3. che la denominazione non sia simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.

Per compiere questa verifica di compatibilità per l’impresa è possibile ricorrere ai seguenti strumenti: a) database pubblico ministeriale. Si tratta di una banca dati curata dal Dipartimento per lo Sviluppo e Competitività del Turismo ed è aggiornata sulla base degli elenchi trasmessi dagli Enti competenti all’esercizio della funzione in materia di agenzie di viaggio e turismo; b) registro Imprese presso le Camere di Commercio o relative banche dati on-line. Per quanto concerne la Carta dei Servizi Turistici per le amministrazioni che erogano servizi turistici (art.66), si tratta di un “patto” tra l’amministrazione e l’utente, fondato sulla definizione di standard di qualità ragionevoli, sulla verifica del rispetto degli standard, sulla ricerca del miglioramento della qualità e della tutela degli utenti.