Entrata in vigore il 15 giugno 2023 per il RENTRI, il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti che segna il definitivo superamento del SISTRI.
Il nuovo Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio e stabilisce obblighi e modalità di iscrizione, comunicazione dati, accesso e interoperabilità, con un preciso calendario scaglionato.
Vediamo tutti i dettagli.
RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti
Il Regolamento è contenuto nel Decreto 59/2023 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e reca la nuova «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali, il R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è gestito dal ministero dell’Ambiente (MASE) con il supporto del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale, e si compone di due parti:
- sezione Anagrafica: dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- sezione Tracciabilità: dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16.
Obbligo iscrizione: per quali imprese
Le iscrizioni sono calendarizzate per tipologia e dimensioni aziendali, a partire dal dicembre 2024. In via progressiva, sono tenuti a iscriversi i seguenti soggetti:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi: si tratta dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
Fase transitoria
Per tutti i soggetti sopra elencati, le tempistiche di adeguamento sono scaglionate. Quindi, c’è una sorta di periodo cuscinetto per l’entrata in funzione definitiva di questo Registro.
La fase transitoria, di fatto, si conclude a febbraio 2026.
Calendario iscrizioni
Le scadenze per l’obbligo di iscrizione al RENTRI sono dettagliate nell’articolo 13 del Regolamento:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: a decorrere dal 18esimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi;
- enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti: a decorrere dal 24esimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi;
- tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i 60 giorni successivi.
Nel momento in cui parte l’iscrizione, l’impresa è tenuta alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico.
Costi previsti
Sono previsti un diritto di segreteria fisso di 10 euro, e un contributo annuale che varia da 15 a 100 euro per il primo anno e da 10 a 60 euro per le annualità successive, in base alle diverse tipologie di imprese o enti.
Registri digitali
Con il Regolamento, sono pubblicate anche tutte le novità di tenuta del registro di carico e scarico, che a partire dalla data di iscrizione deve essere tenuto in modalità digitale.
Sono inoltre pubblicati gli specifici formulari, sia per l’identificazione del rifiuto in modalità cartaceo sia per quella digitale. Si prevedono modalità di adempimento veloce, con i formulari che possono essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili.
Tutte le istruzioni operative per le comunicazioni dei dati al RENTRI saranno contenute in specifici decreti direttoriali.
Specifici applicativi saranno resi disponibili alle aziende, interoperabili con i principali software gestionali di mercato.