In favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa è presente la pensione di inabilità, nonché una prestazione economica.
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Si parla del diritto alla pensione di inabilità per i lavoratori dipendenti, autonomi come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e gli iscritti alla Gestione Separata. Nello specifico dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata, per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi. Per la durata la pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L’importo invece viene determinato con il sistema di calcolo misto o contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.
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Infine è importante specificare che il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando l’evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.
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