Per una ditta agricola individuale in regime agevolato è obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio oltre all’apertura di Partita IVA?
L’iscrizione alla Camera di Commercio è obbligatoria per i titolari di partita Iva che svolgono attività autonoma in forma di impresa (società di persone e di capitali, imprenditori commerciali e agricoli, imprese artigiane, ecc.).
In realtà, non tutti gli imprenditori agricoli sono tenuti all’iscrizione alla Camera di Commercio: esistono alcune categorie che possono essere esonerate in base alla natura e alla dimensione dell’attività svolta.
Quelli che rientrano nel regime speciale IVA non sono ad esempio obbligati all’iscrizione alla Camera di Commercio. Questo regime si applica ai produttori agricoli che hanno realizzato, nell’anno solare precedente, un volume d’affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici inclusi nella tabella A del DPR 633/1972.
Devono comunque aprire Partita IVA e rispettare gli obblighi minimi di registrazione e conservazione delle fatture. Inoltre, in caso di superamento del limite di volume d’affari annuo, sono obbligati all’iscrizione alla Camera di Commercio dall’anno successivo.
Ecco dunque i principali casi di esonero dall’obbligo di iscriversi:
- Piccoli imprenditori agricoli. Secondo l’articolo 2083 del Codice Civile, i piccoli imprenditori agricoli sono coloro che svolgono attività agricole prevalentemente con il lavoro proprio e dei membri della famiglia. Questi soggetti possono essere esonerati dall’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio se la loro attività non supera determinate soglie di reddito e dimensione.
- Agricoltori che operano in forma esclusivamente privata. Se l’attività agricola è svolta esclusivamente per il consumo personale e non per la vendita o il commercio, non è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio. Questo vale, ad esempio, per chi coltiva un orto per uso familiare.
- Imprenditori agricoli con attività marginali. Se l’attività agricola è considerata marginale, ovvero se i proventi dell’attività sono inferiori a una certa soglia stabilita per legge, può essere prevista l’esenzione dall’iscrizione. Le soglie possono variare in base a regolamenti regionali e nazionali.
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In ultima analisi, sono esonerati dall’iscrizione nel Registro delle Imprese gli imprenditori agricoli in regime speciale, ossia quelli che, nell’anno solare precedente a quello dell’iscrizione, hanno realizzato un volume di affari fino a 7mila euro oppure che, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un fatturato che rimane sotto tale soglia (art. 2, comma 3, Legge n. 77/1977 e art. 34 D.P.R. n. 633/72), se costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici.
NB: gli imprenditori agricoli che rientrano nel regime speciale IVA non sono obbligati all’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, salvo che scelgano di farlo per usufruire di altri benefici o necessità specifiche.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi