Volevo sapere se gli agenti di commercio rientrano nel contributo statale di sostegno durante l’emergenza Coronavirus.
Se da un lato è vero che gli agenti di commercio non possono accedere all’indennità di 600 euro di cui all’articolo 28 del dl 18/2020 a causa dell’iscrizione a una cassa privata (Enasarco) – è tuttavia previsto per loro un differente strumento di indennizzo, previsto dal Cura Italia all’articolo 44.
Si tratta del “Fondo di ultima istanza“, destinato a tutelare tutti quelli rimasti fuori dai vari ammortizzatori sociali e dall’indennità una tantum prevista per autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS.
Il Ministero delle Finanze, nelle FAQ pubblicate sul suo sito, lo conferma:
«gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell’articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi».
Il decreto non quantifica l’importo dell’indennità a loro riservata, ma è sempre il MEF a fornire anticipazioni, sempre in una delle FAQ pubblicate sul suo sito: il sussidio sarà di pari valore di quello già previsto, ossia “600 euro a testa“: per avere certezze è tuttavia necessario attendere i decreti attuativi del Fondo di ultima istanza, che dovranno essere emanati entro metà aprile.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz