Il 20% dei compensi per le prestazioni professionali viene trattenuto dal committente (sostituto di imposta) e versato come ritenuta fiscale ai fini IRPEF (articolo 25 del DPR n. 600/1973): in sede di dichiarazione dei redditi, il professionista deve dunque presentare le certificazioni delle ritenute d’acconto trasmesse da parte dei soggetti che le hanno effettuate entro il 28 febbraio dell’anno seguente a quello del versamento, al fine di scomputarne gli importi dall’imposta lorda dovuta sul reddito.
Certificazione ritenute
La certificazione che attesta il versamento delle retribuzioni dei professionisti deve indicare:
- dati anagrafici del committente e del percipiente;
- ammontare lordo del compenso erogato;
- causale e la data del pagamento;
- relativa ritenuta operata;
- importo non soggetto a ritenuta;
- contributo INPS del 4% addebitato a titolo di rivalsa dagli iscritti alla Gestione separata.
=> Ritenuta su compensi: aliquote, calcolo e versamento
Omessa certificazione
In caso di mancata ricezione della certificazione delle ritenute fiscali entro il termine, il professionista può sollecitarne il rilascio da parte del committente, punibile con una sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro per l’omesso o il tardivo invio della documentazione (o per il rilascio di certificazioni con dati incompleti o falsi) ai sensi del D.Lgs. 471/1997 (art. 11, c. 1, lett. a).
Scomputo IRPEF
Se anche su richiesta il sostituto d’imposta non rilascia la certificazione, il contribuente ha comunque diritto allo scomputo IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi previa dimostrazione dell’effettivo assoggettamento a ritenuta (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009) attestabile con:
- fattura con indicazione della ritenuta in modo separato;
- documentazione della banca che attesta che le somme incassate corrispondono al netto fatturato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegata alla fattura o documentazione bancaria nell’ipotesi in cui queste siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR 600/73). Il contribuente dichiara che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa documentazione non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.
A confermarlo è anche una sentenza della Cassazione (17 luglio 2018, n. 18910).
=> Gestione dei compensi professionali: il modello da scaricare
Prestazioni con ritenuta fiscale
- Prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale;
- prestazione rese a terzi;
- redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore;
- diritti per opere di ingegno ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;
- assunzione di obblighi di fare o non fare o dare;
- indennità per la cessazione da funzioni notarili;
- indennità per la cessazione di attività sportiva professionali;
- utili derivanti da contratti di associazioni in partecipazione.
Non sono soggetti a ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti sia pubblici sia privati che non hanno a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazione di lavoro autonomo.
Per approfondimenti: DPR 600/73; D.Lgs. 471/1997