I compensi percepiti per la cessione dei diritti d’autore correlati con l’attività di lavoro autonomo, versati alle Partite IVA in regime forfetario, non prevedono alcuna ritenuta da parte della società in qualità di sostituto d’imposta.
La ritenuta d’acconto, quindi, non si applica sui compensi corrisposti per le attività correlate a quelle di lavoro autonomo.
Allo stesso tempo, a questo reddito si applica la tassa piatta e tali compensi rileveranno ai fini del raggiungimento del limite dei ricavi annui di 85mila euro, previsto per la permanenza nel regime forfettario.
A ribadire questa modalità di tassazione è stata anche l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 517 del 12 dicembre 2019.
In base al chiarimento, i redditi derivanti dalla cessione del diritto d’autore correlati all’attività di lavoro autonomo:
- concorrono al calcolo del limite degli 85mila euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario;
- vengono assoggettati all’imposta sostitutiva, applicando le aliquote di abbattimento forfettario dei costi previste dall’articolo 54, comma 8, del TUIR.
=> Ritenuta d'acconto sui compensi: aliquote, calcolo e versamento
Significa che su questi redditi si paga la flat tax al 15% (al 5% nei primi cinque anni d’attività) al posto della ritenuta d’acconto con importo variabile a seconda dei casi.