Niente sanzioni civili ai liberi professionisti per omessa iscrizione alla gestione separata INPS prima del 2011, anno di entrata in vigore del DL 98/2011 sugli obblighi previdenziali per le professioni ordinistiche.
Lo ha ribadito la Corte Costituzionale, a conferma di un orientamento già espresso in materia sull’applicazione di quanto previsto dalla norma di interpretazione (all’articolo 18, comma 12) in tema di obbligo contributivo dei professionisti in Albo.
Previdenza dei Professionisti: DL 98/2011 come spartiacque
La Consulta (con sentenza 55/2024) ha dichiarato illegittima la parte del DL 98/2011 che non prevede l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione nel periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
L’interpretazione autentica contenuta nella norma stabilisce l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS anche per i professionisti iscritti ai rispettivi ordini nel caso in cui non abbiano una copertura previdenziale dell’ente di categoria.
Prima di questo chiarimento, era legittimo ritenere che l’obbligo non riguardasse le professioni ordinistiche, mantenendo saldo il riferimento legislativo all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Una norma, si legge nella sentenza, «potenzialmente idonea ad orientare verso un’interpretazione restrittiva volta a circoscrivere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ai lavoratori autonomi esercenti attività per le quali non fosse prevista l’iscrizione in albi od elenchi».
L’interpretazione autentica del 2011
Dopo l’interpretazione autentica sopra richiamata, è evidente l’obbligo di iscrizione anche per i professionisti iscritti agli albi, nei caso in cui non abbiano la copertura previdenziale degli enti di categoria. Significa che devono iscriversi alla gestione separata INPS anche «i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per i quali è preclusa l’iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico».
E’ il caso, ad esempio, di ingegneri e architetti: se versano contributi a un altro ente di previdenza obbligatoria, non possono iscriversi a Inarcassa (la previdenza di categoria), alla quale in questo caso versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale.
La pronuncia della Corte Costituzionale
La Corte stabilisce che, prima del 2011, era legittima la convinzione di non doversi iscrivere alla Gestione separata. Non solo: «questo affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima della disposizione di interpretazione autentica», prosegue la sentenza, «avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza» sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
E «nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».
In altri termini, la norma di interpretazione autentica avrebbe dovuto escludere sanzioni per i comportamenti pregressi.
Per questo, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione (articolo 18, comma 12, del decreto legge 98/2011) nella parte in cui non prevede l’esonero dalla sanzioni per l’omessa iscrizione precedenti al 2011 di ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria.