In vigore il Decreto Polizze (Decreto n. 232/2023), che fissa i requisiti minimi per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per coloro che svolgono professioni sanitarie, chiamati al nuovo adempimento.
Le compagnie di assicurazioni hanno due anni per adeguare i contratti ai nuovi massimali delle coperture, individuati per le diverse classi di rischio.
Obbligo di assicurazione sanitaria
Attuando le previsioni della Legge Gelli-Bianco, il provvedimento introduce un obbligo assicurativo che coinvolge i professionisti e le strutture sanitarie.
La polizza assicurativa della struttura sanitaria dovrà coprire i danni causati “dal personale operante a qualunque titolo”, mentre i pazienti potranno agire direttamente nei confronti della compagnia della struttura sanitaria danneggiante per richiedere il risarcimento.
Le strutture sanitarie, in ogni caso, possono non avvalersi di compagne assicurative e scegliere l’assunzione diretta del rischio, ma sono obbligate ad adottare un sistema di “risk management” nel rispetto di alcuni requisiti minimi.
Chi deve stipulare la polizza
Gli esercenti la professione sanitaria con titolo abilitante svolgono attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria.
L’attività libero professionale, inoltre, è svolta dall’esercente la professione sanitaria anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori o all’interno della struttura.
Il tema della responsabilità coinvolge quindi l’insieme degli operatori e dei professionisti che svolgono attività sanitarie, compresi i farmacisti, sebbene in uno specifico articolo del decreto l’efficacia della polizza assicurativa viene vincolata all’espletamento del 70% dell’obbligo formativo.