I docenti titolari di cattedra che ricevono compensi per le lezioni private sono comunque tenuti a mantenere la Partita IVA.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 63 dell’8 marzo 2024.
Lezione private con Partita IVA obbligatoria
Il parere si riferisce al trattamento fiscale applicabile al docente impiegato part-time che svolge abitualmente ripetizioni o lezioni private.
Secondo il Fisco, infatti, se l’impartizione di lezioni private avviene in modo abituale l’insegnante deve avere obbligatoriamente la Partita IVA. E l’Agenzia delle Entrate reputa che lo svolgimento di 5/6 lezioni a settimana (come ne caso analizzato) configuri tale requisito di abitualità.
La normativa prevede che ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre venga applicata un’imposta sostitutiva (flat tax) di quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali.
Il riferimento normativo è la Legge 145/2018:
A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
=> Aprire partita IVA: come fare e quanto costa
Il contribuente, quindi, dovrà tenere la partita IVA aperta e decidere se avvalersi in alternativa:
- del regime speciale ex lege n. 145/2018 con obbligo di fatturazione ma esenzione IVA (Dpr 633/1972, articolo 10, n. 20);
- del regime forfetario, con tassazione del reddito ai fini IRPEF applicando un’aliquota sostitutiva del 15% senza IVA con obbligo di fatturazione.
Come mettersi in regola con le tasse
Il contribuente può decidere se avvalersi del regime speciale previsto dalla Legge n. 145/2018 oppure aderire al regime forfettario stabilito dalla Legge n. 190/2014 (che non sono tra loro compatibili).
Il regime speciale sui compensi per lezioni private introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, in particolare, è relativo alla tassazione del reddito e non influisce ai fini IVA.
Come già chiarito con la circolare n. 8/2019, le somme tassate con flat tax non concorrono alla formazione del reddito né rilevano ai fini delle detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali, ma sono rilevanti per il calcolo ISEE.
NB: il regime forfettario è incompatibile con il reddito da lavoro dipendente superiore a 30mila euro.