L’INPS ha pubblicato le tabelle dei coefficienti da utilizzare per calcolare le rate degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti che presentano la domanda nel 2024: sono aggiornate al tasso di inflazione, pari al 5,4%.
La circolare 17/2024 fornisce le istruzioni per effettuare il calcolo e per determinare il debito residuo a fronte della sospensione dei pagamenti delle rate prima dell’estinzione del debito.
Come si applicano i coefficienti
Il riferimento normativo per la ricongiunzione dei contributi dei liberi professionisti è l’articolo 2, comma 3, della legge 45/1990, in base al quale il pagamento può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo pari al tasso di inflazione misurato dall’ISTAT.
Le tabelle allegate alla circolare contengono i coefficienti rivalutati aggiornati all’indice dei prezzi al consumo.
- Bisogna moltiplicare l’ammontare dell’onere totale per il coefficiente riportato nella Tabella I, corrispondente al numero di rate concesse per l’ammortamento.
- Nel caso in cui invece si debba pagare l’onere residuo dopo aver sospeso il pagamento delle rate, bisogna utilizzare i coefficienti contenuti nella Tabella II.
Rileva il coefficiente che corrisponde al numero delle rate ancora da pagare (si ottiene sottraendo dalle rate mensili originariamente concesse il numero di mensilità già corrisposte).
La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Regole di ricongiunzione contributi
La ricongiunzione dei contributi consente di trasferire in un’unica gestione previdenziale i versamenti effettuati a diverse casse. Siccome in seguito all’operazione la pensione verrà calcolata interamente in base alla regole dell’ente previdenziale nel quale confluiscono tutti i contributi, la ricongiunzione è onerosa (contrariamente ad altre soluzioni, come il cumulo o la totalizzazione).
Nel caso dei liberi professionisti, che trasferiscono i contributi dall’INPS alla propria cassa di appartenenza o viceversa, si applicano le regole per la ricongiunzione previste dalla legge 45/1990. In pratica, i contributi vanno maggiorati del 4,5% e, se riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1995, portati in detrazione della riserva matematica calcolata in funzione dell’età anagrafica del lavoratore, dell’anzianità contributiva complessivamente maturata in capo all’assicurato e della retribuzione.
Se invece sono successivi, e quindi la quota di pensione corrispondente si valorizza con il sistema contributivo, non si applica più la riserva matematica ma il cosiddetto sistema dell’aliquota percentuale, per cui l’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda, nella gestione pensionistica in cui opera la ricongiunzione.
Infine, nel caso in cui la ricongiunzione si paghi a rate, scattano gli interessi calcolati nel modo sopra indicato in base alle tabelle pubblicate con la circolare ISTAT. Il numero di rate mensili può arrivare a 120, e non può essere superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti.