I contribuenti forfettari che hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate le comunicazioni di compliance per mancata o incompleta indicazione di alcuni elementi nel Quadro RS del Modello Redditi 2022 possono godere dello slittamento al 30 novembre 2024 per procedere all’adempimento: lo prevede il Decreto Proroghe (articolo 6 del DL 132/2023).
I Commercialisti (CNDCEC) avevano criticato la richiesta di provvedere a stretto giro tramite ravvedimento operoso, trattandosi di «dati che non hanno nessuna incidenza sulla determinazione dei tributi dovuti», ritenendo «ultronea la richiesta di dati sugli acquisti ai soggetti forfettari».
Il Governo, in seguito alle proteste dei professionisti, aveva assicurato un intervento risolutivo, arrivato poi con la proroga al 30 novembre 2024, che consentirà ai contribuenti di fornire le comunicazioni richieste senza dover pagare sanzioni.
La proroga rinvia al 30 novembre 2024 gli obblighi informativi relativi al periodo d’imposta 2021 previsti dall’articolo 1, comma 73, della legge 190/2014. Resta tuttavia l’obbligo di sanare l’anomalia.
Si tratta di elementi relativi all’attività svolta, che vanno individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati dal contribuente, o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.