La Legge n. 49/2023 sull’equo compenso ai professionisti, in vigore dal 20 maggio, introduce l’obbligo di un’adeguata remunerazione per i servizi svolti da tutti i professionisti, tutelandoli soprattutto nei confronti dei cosiddetti contraenti forti, come la Pubblica Amministrazione, le imprese bancarie e assicurative e le aziende con più di 50 dipendenti o un fatturato di oltre 10 milioni di euro.
L’equo compenso è fissato da decreti ministeriali a seconda delle categorie professionali; in base a tali provvedimenti si formulano i parametri che servono a calcolare l’equo compenso.
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Per l’aggiornamento c’è tempo fino al 1° luglio 2023, quando entrano in vigore le novità del nuovo Codice Appalti sui livelli di progettazione.
Definizione di equo compenso
L’equo compenso viene definito come la remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, in conformità ai compensi previsti dai Decreti Ministeriali adottati per le varie categorie professionali. La legge si applica anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione.
Per quali professionisti si applica
Il provvedimento riguarda tutti i professionisti, anche quelli appartenenti alle professioni non regolamentate, come i revisori legali o gli amministratori di condominio.
- per gli avvocati;
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi;
- per le professioni regolamentate.
L’equo compenso si applicherà anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione.
Quali contraenti devono rispettarlo
La legge n. 49/2023 stabilisce quale “equo compenso” la soglia minima al di sotto della quale un professionista non può essere pagato per una determinata prestazione. Alla luce della determinazione di questa soglia, vi sono delle regole da rispettare nel momento in cui il professionista e il cliente sottoscrivono un contratto.
La legge si applica ai rapporti professionali riguardanti prestazioni d’opera intellettuale ex art 2230 c.c., regolati da convenzioni e aventi per oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di attività professionali svolte in favore di:
- imprese bancarie e assicurative o loro società controllate e mandatarie;
- imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico registravano più di 50 dipendenti e ricavi superiori a 10 milioni di euro;
- Pubblica Amministrazione e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al dlgs 175/2016.
Parametri di calcolo compensi
La nuova normativa prevede un aggiornamento biennale dei parametri e stabilisce che alcuni ordini professionali debbano elaborare parametri rivisti ogni due anni su proposta dei consigli nazionali o dei collegi professionali.
Alcuni ordini professionali stanno elaborando i nuovi parametri Al momento, però, l’unica professione ad avere i parametri aggiornati è quella degli avvocati (DM 147/2022). Per tutte le altre professioni ordinistiche i valori di riferimento sono ad oggi quelli dati dal DM 140/2012, utilizzati nel contenzioso per commercialisti, esperti contabili, notai, professioni tecniche, attuari e assistenti sociali.
In base alla nuova legge, i compensi previsti sono calcolati, rispettivamente:
- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- per i professionisti iscritti a ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
Deroghe ai parametri
Tali parametri possono tuttavia anche non essere presi in considerazione se le imprese adottano modelli standard di convenzione, stabiliti assieme ai Consigli nazionali degli ordini ed ai Collegi professionali: i compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.
Regole contrattuali
La legge stabilisce una soglia minima di equo compenso al di sotto della quale un professionista non può essere pagato per una prestazione. Al momento della sottoscrizione del contratto tra professionista e cliente, entrambe le parti devono rispettare le regole previste per l’equo compenso. La legge si applica a diverse tipologie di attività professionali, incluse quelle non regolamentate come revisori legali o amministratori di condominio.
I vincoli non si applicano però alle convenzioni in corso, sottoscritte prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
Patti e clausole
La nuova legge introduce diverse regole e disposizioni per i professionisti, tra cui la nullità delle clausole vessatorie che prevedono compensi inferiori ai parametri stabiliti, il compito del giudice di rideterminare il compenso iniquo, e la possibilità di avviare un’azione di classe in caso di mancato rispetto dell’equo compenso.
Sono dunque vietati gli accordi relativi a compensi inferiori alla soglia minima predeterminata per la prestazione in base ai parametri biennali e diventano nulli i patti che vietano la richiesta di accontio o impongano anticipi di spesa o le clausole e patti che riconoscono al committente vantaggi sproporzionati alla prestazione.
Sanzioni per violazioni equo compenso
Nel testo approvato sono previste sanzioni per i professionisti che accettano compensi inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla legge. Inoltre, i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali possono adire l’autorità giudiziaria competente in caso di violazioni delle disposizioni sull’equo compenso.
Tutte le novità in sintesi
- Professionisti: tutti, inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche;
- Committenti: PA e tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;
- Parametri: il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o collegio ha valore di titolo esecutivo;
- Compensi: calcolati in base ai nuovi parametri e rideterminati dal giudice in caso di compenso iniquo, comprensivo di indennizzo al professionista;
- Contratti: divieti clausole vessatorie, compensi inferiori ai parametri e patti in favore del committente;
- Convenzioni: i committenti possono adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, individuando compensi equi fino a prova contraria;
- Ordini e collegi: obbligo di adozione di disposizioni deontologiche d volte a sanzionare il professionista che accetti compensi inferiori;
- Prescrizione: il diritto al compenso e della responsabilità cessa al termine del rapporto con l’impresa;
- Class action: ammesse in caso di mancato rispetto dell’equo compenso, su proposta dalle rappresentanze professionali.
Come si determinano i compensi
Ad oggi, i compensi delle parcelle professionali sono calcolati in base a parametri come urgenza, costo delle categorie che compongono l’opera, complessità e specificità della prestazione, in base a specifiche tabelle. Per effettuare il calcolo di compensi professionali si applica una formula che tiene conto della sommatoria dei prodotti tra tali parametri, al netto di spese ed oneri.
L’importo di spese e oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria per i seguenti importi:
- per opere fino a un milione di euro l’importo non può essere superiore al 25% del compenso;
- per opere di importo pari o superiore a 25 milioni, gli oneri accessori possono arrivare al 10% del compenso;
- per importi intermedi si applica l’interpolazione lineare.
Per il corrispettivo a base di gara riferito a prestazioni complementari, si tiene conto dell’impegno, importanza della prestazione e tempo necessario, considerando che: i compensi orari variano da 50 a 75 euro per il professionista incaricato; da 37 a 50 euro per l’aiuto iscritto; da 30 a 37 euro per l’aiuto di concetto.