Fra le prime conseguenze della legge sull’equo compenso (legge 49/2023) in vigore dal 20 maggio c’è l’aumento delle parcelle di sindaci e revisori. Nella maggior parte dei casi, infatti, le società che hanno un collegio sindacale superano le dimensioni che impongono il rispetto delle tariffe minime e che rendono nulli diverse pattuizioni a riguardo.
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L’obbligo non dovrebbe però riguardare gli incarichi in corso, ma solo quelli siglati dopo l’entrata in vigore del ddl.
Aumento tariffe per collegi sindacali
L’equo compenso per questi incarichi, che in base alla nuova legge deve essere fissato facendo riferimento ai parametri del DM 120/2012 (fino ad emanazione di un nuovo decreto ministeriale apposito), prevede cifre superiori a quelle generalmente applicate dalle società ai propri organi collegiali. Significa che dal 20 maggio, quando entrerà in vigore la legge sull’equo compenso, le tariffe per queste prestazioni dovranno automaticamente adeguarsi.
Queste ultime sono definite dall‘articolo 2230 del codice civile. Per le prestazioni rese ai professionisti iscritti agli ordini, valgono i parametri previsti dai rispettivi ordini di appartenenza, che vanno aggiornati ogni due anni.
Equo compenso per incarichi professionali
L’articolo 2 della legge 49/2023 prevede che le regole sull’equo compenso – che sostanzialmente riguarda le prestazioni d’opera intellettuali – si applichi a banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni e imprese che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Come detto, è spesso il caso delle imprese che hanno un collegio sindacale.
L’equo compenso è stabilito dagli Ordini. Per le professioni regolarmente vigilate dal ministero della Giustizia, ovvero avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai e professioni tecniche (come architetti, ingegneri, biologi, chimici e geometri), le parcelle devono essere definite in base al decreto ministeriale 140/2012.
Questa norma prevede determinati parametri, che dal prossimo 20 maggio andranno dunque applicati. A meno che nel frattempo gli ordini professionali di appartenenza non li adeguino, nel qual caso varranno le nuove tariffe.
Tutto questo dovrebbe riguardare i nuovi incarichi: l’articolo 11 della legge sull’equo compenso stabilisce infatti che le disposizioni non si applichino alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.