La Legge di Bilancio 2023 ha riproposto l’agevolazione fiscale per gli imprenditori individuali che scelgono di estromettere i beni dell’impresa, pagandovi una tassazione agevolata. Un’occasione di particolare utilità per i forfetari. Vediamo perchè.
Estromissione beni 2023
L’articolo 1, comma 106, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 consente l’estromissione dei beni immobili strumentali, per destinazione o per natura, che risultino posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2022.
L’imprenditore individuale deve vantare anche tale qualifica ala medesima data, conservandola almeno fino al I° gennaio 2023.
Per il resto, gli unici vincoli sono quelli legati ai beni stessi (di cui all’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986): immobili strumentali per destinazione utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalla categoria catastale; immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10).
La plusvalenza viene assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota 8%, con pagamento in due rate (il 60% entro il prossimo novembre e il 40% entro giugno 2024). L’operazione deve essere perfezionata entro il 31 maggio ma avrà effetto dal 1° gennaio 2023: l’immobile sarà considerato ricadente nella sfera personale dell’imprenditore per tutto l’anno.
Il vantaggio per i forfetari
Per i contribuenti in regime forfettario, il vantaggio aggiuntivo è di norma la non applicabilità dell’IVA per tale operazione. Nei casi di operazione rilevante ai fini IVA basterà un’autofattura. Si tratta di beni ammortizzati, dunque a senza costo fiscale (cfr.: interpello Agenzia Entrate n.391 del 7 ottobre 2019).
Non solo: i forfettari non devono applicare l’IVA e non hanno neppure tutta una serie di obblighi di natura fiscale e contabile, per cui l’operazione non va neppure annotata nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili. Dal punto di vista dichiarativo, infine, non è neppure obbligatorio indicare l’estromissione nel Quadro RQ del Modello Redditi.
Per gli altri soggetti beneficiari della misura, invece, per avvalersi dell’estromissione è necessario un comportamento concludente (contabilizzazione sul libro giornale o registro beni ammortizzabili) e l’indicazione in dichiarazione dei redditi (Quadro RQ).
In ultima analisi, se è vero che è un vantaggio per tutti gli imprenditori individuali la possibilità di estromettere gli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa pagando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP all’8% (calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto), è altresì da valutare la particolare convenienza per i soggetti che rientrano nel regime forfettario.