Nuova sentenza della Corte Costituzionale fa luce sulla legittimità dell’iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti che svolgono altra attività lavorativa.
Facendo seguito alla richiesta del Tribunale ordinario di Rieti, infatti, la Corte si è espressa con sentenza n. 238 del 28 novembre 2022 in merito alla legittimità costituzionale della normativa che prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per ingegneri e architetti iscritti ai relativi Albi professionali ma che svolgono contestualmente un’altra attività per la quale sono perciò iscritti alla forma di previdenza corrispondente.
Secondo i giudici, costituisce regola di diritto vivente quella secondo la quale sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS:
- i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo abitualmente ed il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;
- anche coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l’iscrizione alla cassa di categoria, a cui versano solo un contributo integrativo di carattere solidaristico senza costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
La sentenza sottolinea che:
L’attività professionale degli ingegneri o degli architetti, svolta con modalità che la rendono assoggettata all’imposizione diretta sui redditi, non può rimanere senza copertura assicurativa per il solo fatto che la concorrente ulteriore attività lavorativa, quale quella svolta dagli stessi soggetti con rapporto di lavoro subordinato, comporti già l’iscrizione ad una distinta forma di assicurazione obbligatoria. A questa esigenza di copertura assicurativa supplisce l’obbligo, previsto dalla normativa censurata, di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS.