La polizza professionale è sufficiente per garantire l’obbligo assicurativo a carico dei professionisti tecnici che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni relative al Superbonus, ma anche agli altri Bonus edilizi.
Lo afferma il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il pronto ordine 85-2022, dedicato al tema della copertura assicurativa inerente agli interventi agevolati.
Polizza per asseverazioni edili
Il quesito posto dall’Ordine è focalizzato sull’obbligo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni, riguardo la stipula di una polizza single project – una differente per ogni cantiere – oppure l’utilizzo della normale polizza per danni da attività professionale, con un massimale non inferiore a 500mila euro.
Il CNDCEC menziona il “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” e il Decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34:
L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale (…).
La polizza, tuttavia, non deve prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione, deve stabilire un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione da integrare a cura del professionista ove si renda necessario, deve garantire un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.